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Credito Zone Logistiche Speciali: via alle comunicazioni dal 12 dicembre

27 Settembre 2024 in Notizie Fiscali

Il DL Coesione con l'art 13 commi da 1 a 3 ha introdotto Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate.

Sulla GU n 226 del 26 settembre con il Decreto 30 agosto vengono quindi pubblciate le Modalità di accesso al credito in oggetto.

Prima dei dettagli si evidenzia che per accedere al contributo sotto forma di credito  d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle  entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024. 

Crediti di imposta ZLS: che cos’è

Con il decreto 30 agosto si recano le disposizioni  applicative  per l'attribuzione del contributo sotto forma di  credito d'imposta per gli investimenti nelle zone  logistiche  semplificate  (ZLS)  di  cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio  2024, n.  60,  limitatamente alle zone ammissibili  agli  aiuti  a  finalita'  regionale  a  norma dell'art.  107,  paragrafo 3,  lettera   c), del   trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027.

In particolare, possono accedere  al  credito  d'imposta  tutte  le imprese, indipendentemente  dalla  forma  giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si  insediano  nelle  zone  logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1, commi da 61 a  65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli  investimenti in beni strumentali  indicati all'art.  3,  destinati  a  strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle  medesime  ZLS  di cui all'art. 1, comma 1.
L'agevolazione non  si  applica  ai  soggetti  che  operano  nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del  magazzinaggio  e  del  supporto  ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione,  dello stoccaggio, della trasmissione e della  distribuzione  di  energia  e delle infrastrutture  energetiche,  della banda  larga  nonche'  nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del  codice  attività compreso  nella  tabella  ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la  fruizione  del  credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS, riferibile alla  struttura produttiva presso  la  quale è realizzato  l'investimento  oggetto dell'agevolazione richiesta.
L'agevolazione, altresì, non si applica  alle  imprese  che  si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'art. 2, punto 18 del regolamento  (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.                                 

Crediti di imposta ZLS: investimenti ammessi

Viene previsto che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e  51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dall'8 maggio 2024 al  15  novembre  2024,  relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante causa  o  da  altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all'agevolazione non puo' superare il  cinquanta  per  cento  del  valore complessivo dell'investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni  avvenute  tra  soggetti  tra  i  quali  non sussistono rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all'art.  2359  del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota  del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di  euro.  Per  gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni  al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

                                                     

Crediti di imposta ZLS: presenta la domanda

Per ottenere il credito di imposta i soggetti interessati comunicano all'Agenzia  delle  entrate,  dal  12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
Con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e  sono  definiti  il contenuto e  le modalità di trasmissione.
Nello stesso periodo è possibile:

  • a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione  validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • b)  presentare  la  rinuncia  integrale  al   credito   d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalita' di cui  al comma 2.

Ai fini del rispetto del limite di  spesa l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la  percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate, da emanare  entro dieci  giorni  dalla  scadenza  del   termine di presentazione  delle  comunicazioni  e quindi 10 giorni dal 15 novembre.

La % è ottenuta rapportando il limite  complessivo  di  spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.  

Nel caso in  cui  l'ammontare  complessivo  dei  crediti  d'imposta  richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al cento per cento.

Con le comunicazioni le  imprese devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi  costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo  non determina il superamento dell'intensita' di  aiuto  piu' elevata,  o dell'importo di  aiuto  piu'  elevato,  consentita  dalla  disciplina europea di riferimento.  

Attenzione al fatto che il  credito  d'imposta è utilizzabile esclusivamente  in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione  del  provvedimento che ne stabilisce la % di fruizione.

Fermo  restando  quanto  previsto  dal  primo periodo, relativamente alle comunicazioni per  le  quali  l'ammontare del credito d'imposta  fruibile  sia  superiore  a  150.000  euro  il credito e' utilizzabile in esito alle verifiche previste dal  decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159.  

L'Agenzia  delle  entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

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