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Ecobonus senza Enea: lo dice una sentenza della CTR della Toscana

3 Dicembre 2020 in Notizie Fiscali

Inaspettato cambio di tendenza da parte della CTR della Toscana per una contribuente che vince l’appello chiedendo di mantenere la detrazione per il risparmio energetico nonostante non sia stata presentata la comunicazione all’ENEA. 

Come è noto, secondo la L. 296/2006 e le sue successive modificazioni, ove il contribuente intervenga sul proprio immobile con lavori rientranti nella categoria del risparmio energetico, può beneficiare di una maggiore detrazione del 65% da ripartire in 10 quote annuali costanti. 

Uno degli obblighi, da sempre, pretesi dall’agenzia delle entrate, al fine di garantire la detrazione del 65% al contribuente è quella di comunicare entità e tipologia dei lavori attraverso il portale ENEA. In questo modo il contribuente, o meglio il tecnico in sua rappresentanza, dimostrano che i lavori effettuati garantiscono un risparmio ed una resa energetica migliorativi, rispetto alla situazione iniziale, che legittimano la maggiore detrazione prevista dalla normativa. 

In difetto di tale comunicazione all’Ente per l’Efficienza energetica, il contribuente decade dalla detrazione. Con la sentenza n. 790/5/20 del 3 novembre 2020, la CTR della Toscana pare vanificare tale obbligo e non lo considera rilevante ai fini della detrazione. 

In altre parole, non ottemperare all’obbligo di comunicazione all’Enea non comporta la perdita della detrazione. 

Occorre però verificare quanto effettivamente accaduto, in fatto, prima di affermare che la comunicazione e l’asseverazione presso enea non siano necessarie. 

L’origine di tutto è una cartella di pagamento, successiva ad un controllo formale della dichiarazione relativa al 2012 (art. 36ter, DPR 600/73), recapitata ad una contribuente, con la quale l’agenzia delle entrate disconosce un importo detraibile di circa 9.500, oltre ad interessi e sanzioni, connesso all’installazione di pannelli solari, per la mancanza della comunicazione all’ENEA e la mancanza dell'asseverazione del professionista. 

Evidentemente nella fase di controllo formale della dichiarazione la contribuente non aveva fornito la c.d. “documentazione Enea”. 

In effetti l’agenzia delle entrate, costituitasi in primo grado lamentava appunto questo particolare, giustificando così la negazione della detrazione e l’iscrizione a ruolo delle somme. 

Ciò che invece è accaduto nella realtà è che la contribuente ha fornito una asseverazione di un professionista datata 2016, cioè dopo l'anno d'imposta corretto che era il 2012, presentando sempre nel 2016, seppur in ritardo e quindi oltre i 90 giorni, l’intera documentazione all’ ENEA. 

La CTR della Toscana accoglie il ricorso adducendo come giustificazione quanto segue: la motivazione sulla base della quale viene accolto il ricorso della contribuente è che l'art. 5 co. 4-bis del DM 19.2.2007 consente al soggetto che sostiene la spesa, la possibilità di redigere e inviare all'ENEA la scheda informativa dei lavori effettuati omettendo l'attestato di qualificazione energetica, ma nulla è previsto circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la decadenza dall'agevolazione fiscale la quale trova la sua ragion d'essere nella effettività del costo sostenuto. (In questo senso anche :CTR Lombardia – Milano, sez. XIX, 9.2.2015, n. 853; CTP Roma, sez. XVIII, 14.9.2020, n. 6616; CTP Milano, sez. II, 12.9.2017, n. 5287).

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