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Forfettari: il bollo riaddebitato ai clienti fa reddito

19 Agosto 2022 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 428 del 12 agosto del 2022 viene fornito un chiarimento su l'imposta di bollo per le fatture dei forfettari.

Ricostruiamo i dettagli dell'interpello e la relativa risposta della Agenzia.

L'istante si avvale del regime forfetario e chiede un chiarimento in merito all'interpretazione dell'articolo 1, comma 64 della legge n. 190/2014 e dell'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 circa l'assoggettabilità o meno a tassazione, nell'ambito del suddetto regime, dell'imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti.

Le Entrate ricordano che l'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede, ai fini IVA, alcune semplificazioni secondo le quali i contribuenti in regime forfetario:

  • non addebitano l'IVA in rivalsa 
  • né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni
  • le fatture emesse non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta.

Per tali ragioni le fatture sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia al momento della loro formazione. 

L'agenzia osserva che l'articolo 1 del d.P.R. n. 642 del 1972 dispone che sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

In particolare, l'articolo 13, comma 1 della Tariffa, parte prima, assoggetta fin dall'origine alla predetta imposta, tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta ad IVA. 

Il comma 64 stabilisce che chi applica il regime forfetario determina «il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata». 

Come precisato con la circolare n. 9/E del 2019, le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di impresa, arte o professione rilevano, dunque, in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all'attività effettivamente esercitata.

La fattispecie sottoposta all'esame riguarda l'inclusione tra i ricavi o compensi dell'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura dall'emittente e la sua conseguente imponibilità fiscale, ai fini della determinazione del reddito nell'ambito del regime forfetario. 

Le Entrate innanzitutto specificano che con riguardo all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo, l'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell'emittente la fattura e del committente. 

Tuttavia, come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione. Fermo restando che l'obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta.

In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito. 

In linea con la predetta assimilazione, nella Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021,l'Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo. 

In conclusione, si ritiene che l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 190 del 2014. 

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