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IVA disabili: detraibile quella dei veicoli ad uso promiscuo

5 Luglio 2021 in Notizie Fiscali

Un portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449 del 1997) e invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del d.P.R. n. 495 del 1992) sulla base di parere rilasciato dalla commissione INPS ai sensi della legge n. 104 del 1992, intende acquistare un autoveicolo, usufruendo dell'aliquota IVA al 4% e vorrebbe utilizzare lo stesso per lo svolgimento della propria attività lavorativa professionale

Egli chiede chiarimenti sulla detraibilità dell'IVA per il veicolo ad uso promiscuo.

L'agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 454 del 1 luglio 2021 chiarisce che l'istante, se in possesso della documentazione necessaria, potrà acquistare l'auto con l'aliquota agevolata al 4% e potrà richiedere l'emissione della fattura con indicazione della propria partita IVA in quanto il bene sarà anche utilizzato per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 

L'agenzia ricorda che la Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, al numero 31), prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% sugli acquisti da parte:

  • dei disabili 
  • o familiari che li abbiano fiscalmente a carico, 

di autoveicoli, nuovi o usati, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (con l'art. 53-bis del decreto legge del 26 ottobre 2019, n.124 sono state estese le agevolazioni fiscali, per l'acquisto dell'auto da parte dei disabili, anche ai veicoli elettrici e a motore ibrido) 

Inoltre, come chiarito dalla Circolare n 13/2019 il soggetto disabile, per fruire dei benefici fiscali deve essere in possesso di una certificazione risultante da verbale della commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992 o di altre commissioni mediche pubbliche, dalla quale risulti chiaramente "la specifica disabilità" richiesta dalla normativa fiscale. 

Infatti, per poter fruire dell'agevolazione in esame, occorre esibire la documentazione attestante la disabilità (art. 1 DM 16 maggio 1986 per i veicoli adattati ad invalidi) e l'acquisto del bene deve essere fatto in funzione della disabilità.

Nello specifico, rispetto al quesito posto, l'agenzia ricorda che, nel caso  di beni strumentali alla attività lavorativa, le disposizioni tributarie consentono di poter detrarre l'IVA o dedurre i costi relativi al bene in quanto sussiste un nesso di "strumentalità" tra l'acquisto del bene e lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel senso che il bene è necessario per lo svolgimento dell'attività stessa. 

Tali disposizioni non sono inconciliabili con le norme agevolative dettate a favore dei soggetti disabili e con riferimento al diritto alla detrazione IVA, lo stesso non è condizionato alla circostanza che l'imposta sia stata applicata in misura ridotta. 

In particolare, l'art. 19-bis 1, lettera c) del d.P.R. n. 633 del 1972, nel caso di veicoli non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa dell'arte o della professione prevede che l'imposta relativa all'acquisto è ammessa in detrazione nella misura del 40% e tale norma non richiede che tale imposta sia stata applicata nella misura ordinaria ovvero in misura agevolata. 

Pertanto, l'agenzia concorda con il contribuente istante che, se in possesso della documentazione necessaria, potrà acquistare l'auto con l'aliquota agevolata e potrà richiedere l'emissione della fattura con indicazione della propria partita IVA in quanto il bene dovrà essere utilizzato anche per lo svolgimento dell'attività lavorativa e portare la relativa IVA in detrazione.

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