FISCO » Agevolazioni per le persone fisiche » La casa

Prima casa: quando spetta l’agevolazione se c’è pre-possidenza di immobile

2 Settembre 2021 in Notizie Fiscali

L'agenzia delle Entrate fornisce nuovamente chiarimenti sull'agevolazione prima casa.

In particolare, con la risposta a interpello n 551 del 25 agosto ha specificato che è possibile avvalersi dell'agevolazione prima casa per stipulare un nuovo atto di acquisto agevolato, se si possiede altro immobile nello stesso Comune acquistato con le agevolazioni ex art 69 L 342/00, purché si venda entro 1 anno l'immobile acquisito precedentemente a titolo gratuito.

L'istante, coniugato in regime di comunione dei beni, ha ereditato in comunione con il fratello la quota indivisa di un mezzo di un immobile per successione alla morte del proprio padre.

La predetta successione è stata regolarmente registrata ed in tale sede l'istante chiedeva per sé l'agevolazione prima casa relativamente alla quota indivisa. 

L'istante ha sempre adibito detto immobile a residenza ed abitazione principale propria e della propria famiglia. 

A seguito del decesso del fratello egli è diventato l'unico proprietario del sopra descritto immobile e all'atto dell'interpello la successione è in corso di registrazione.

L'istante intende acquistare una altra unità abitativa alienando il predetto immobile ma, per esigenze del venditore, non può attendere di perfezionare la vendita dell'immobile pre-posseduto né la registrazione della successione del proprio fratello. 

Pertanto, al fine di acquistare in regime di agevolazioni prima casa, intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 4-bis, della Nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) evitando al contempo di incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4 della suddetta Nota II-bis per la vendita del bene ereditato prima che sia passato il quinquennio dalla registrazione della successione. 

Ciò premesso chiede se sia possibile ricorrere all'istituto della c.d. "vendita infrannuale postuma" di cui al comma 4-bis, dell'articolo 1 della Nota II bis, in caso di pre-possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune di quello che si intende acquistare.

Il secondo quesito concerne, inoltre, la possibilità di evitare decadenza e sanzioni di cui al comma 4, art 1 Nota II-bis Tariffa P.1 TUR nel caso di vendita infra-quinquennale della quota della casa pre-posseduta acquistata per successione con le agevolazioni di cui all'art. 69 L. 342/2000, sempre ricorrendo all'istituto della c.d. "vendita infrannuale postuma" di cui al comma 4 bis, della citata Nota II bis.

Secondo l'agenzia, ricorrendo le altre condizioni di cui alla Nota II-bis, è possibile avvalersi dell'agevolazione "prima casa " in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, anche qualora quest'ultimo sia stato acquistato con le agevolazioni di cui all'articolo 69, comma 3 della legge n.342 del 2000, sempre a condizione che si proceda, in conformità a quanto previsto dal nuovo comma 4-bis, alla vendita entro l'anno dell'immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito.

In relazione al secondo quesito, riguardante la decadenza e le sanzioni previste dal comma 4, art 1 Nota II-bis per il caso in cui l'abitazione acquistata con le agevolazioni 'prima casa' venga venduta prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto agevolato in sede successoria, si ritiene che l'istante non decada da quest'ultima agevolazione, in quanto tale ipotesi di decadenza è disciplinata dal citato comma 4. 

Diversamente, il contribuente applica nel caso in esame il comma 4 bis dell'articolo 1 Nota II-bis del TUR, che non prevede la descritta ipotesi di decadenza. 

In conclusione l'istante può usufruire delle agevolazioni 'prima casa' per l'acquisto a titolo oneroso dell'immobile, senza incorrere in decadenze e sanzioni, a condizione che alieni l'immobile pervenutogli per successione dal padre entro un anno dalla suddetta compravendita e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale.

Allegati:

I commenti sono chiusi