Accertamento fiscale alla Srl: l’amministratore di fatto non può impugnarlo

Autore: redazione
27 Ottobre 2026

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25997/2026, chiarisce che la semplice notifica dell’avviso di accertamento non attribuisce il diritto di ricorso se la pretesa tributaria riguarda esclusivamente la società.

L’amministratore di fatto di una Srl non è legittimato a impugnare un avviso di accertamento intestato alla società, anche quando l’atto gli sia stato notificato personalmente. 

Per presentare ricorso non basta infatti essere destinatari della notifica: occorre che dall’accertamento derivi una pretesa tributaria direttamente riferibile al soggetto che agisce in giudizio.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25997 del 30 settembre 2026, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo la distinzione tra il destinatario materiale della notificazione e il soggetto effettivamente obbligato nei confronti del Fisco.

Per la Cassazione la legittimazione all'impugnazione dell'atto impositivo non discende dalla mera circostanza materiale della sua notificazione, ma postula che il ricorrente sia destinatario della pretesa tributaria in esso recata.

Accertamento alla Srl: il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Caserta nei confronti di una Srl in liquidazione.

A seguito di una verifica della Guardia di finanza, l’Amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori imponibili ai fini IRES e IRAP, oltre a ricavi non dichiarati rilevanti ai fini IVA, procedendo al recupero delle imposte e all’irrogazione delle relative sanzioni.

L’avviso era stato notificato anche a una persona fisica indicata come amministratore di fatto della società.

Quest’ultima aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, contestando, tra l’altro, la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento e l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto.

La Ctp aveva accolto il ricorso, ritenendo tardiva la notifica dell’accertamento.

Successivamente, la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 7841/2019, aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo la tempestività dell’accertamento soltanto per alcuni rilievi.

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando preliminarmente la legittimazione dell’amministratore di fatto a impugnare un atto rivolto esclusivamente alla società.

Amministratore di fatto: quando può impugnare l’accertamento?

La Suprema Corte ha accolto la posizione dell’Amministrazione finanziaria.

Secondo i giudici, la legittimazione a impugnare un atto impositivo non deriva dalla semplice circostanza che l’avviso sia stato notificato a una determinata persona, ma richiede che questa sia effettivamente destinataria della pretesa fiscale.

Per stabilire chi possa proporre ricorso occorre quindi esaminare il contenuto dell’accertamento e verificare quali effetti esso produca direttamente nella sfera giuridica del ricorrente.

La Cassazione richiama, in particolare, i precedenti orientamenti espressi con le pronunce n. 26702/2022 e n. 12864/2025.

La rappresentanza legale e processuale della società spetta agli amministratori formalmente investiti di tale potere, fatti salvi i presupposti residuali previsti dall’articolo 62 del Dpr n. 600/1973.

Di conseguenza, la sola qualifica di amministratore di fatto non consente di agire in giudizio per contestare un debito tributario della società.

La notifica dell’avviso non attribuisce automaticamente il diritto di ricorso

Nel caso esaminato, l’avviso di accertamento riguardava esclusivamente la Srl.

Non era stata formulata alcuna pretesa tributaria direttamente nei confronti dell’amministratore di fatto, né gli era stata attribuita un’obbligazione solidale o una sanzione personale.

La semplice indicazione del suo nominativo nell’atto e la successiva notificazione non erano quindi sufficienti a renderlo destinatario della pretesa fiscale.

La Corte ha inoltre chiarito che neppure l'eventuale erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto può giustificare autonomamente il ricorso.

L’interesse ad agire, ai sensi dell’articolo 100 del Codice di procedura civile, deve infatti corrispondere a un’utilità concreta derivante dalla decisione del giudice.

Non è sufficiente chiedere l’annullamento dell’atto soltanto per contestare una qualifica attribuita dall’Amministrazione finanziaria, quando tale indicazione non determina conseguenze giuridiche immediatamente pregiudizievoli per l’interessato.

La decisione: ricorso inammissibile e sentenza cassata senza rinvio

Alla luce di questi principi, la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione dei giudici tributari che avevano riconosciuto all’amministratore di fatto la possibilità di contestare l’accertamento.

La Corte ha quindi accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbite le ulteriori questioni relative all’accertamento e al ricorso incidentale.

La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso originario.

L’amministratore di fatto è stato inoltre condannato al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio oltre alle spese prenotate a debito.

La pronuncia conferma dunque che, nel contenzioso tributario, la possibilità di impugnare un avviso di accertamento dipende dalla titolarità della posizione giuridica direttamente interessata dalla pretesa fiscale, non dalla sola ricezione dell’atto.