IVA per agenzie di viaggio e tour operator: in attesa di norme UE

Autore: redazione
21 Settembre 2026

Il regime IVA “base da base” si applica agli operatori che organizzano pacchetti turistici in nome proprio. Centrale la distinzione tra organizzatore e intermediario e il calcolo del margine al netto dei costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore. Sullo sfondo, la possibile revisione della disciplina europea.

La disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e ai tour operator continua a presentare alcune peculiarità rispetto alle regole ordinarie dell’imposta.

Il riferimento principale è l’articolo 74-ter del DPR 633/1972, che prevede un regime speciale per le operazioni effettuate dagli operatori turistici quando questi agiscono in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzano, per realizzare il viaggio, beni e servizi acquistati da altri soggetti.

Il meccanismo è comunemente definito “base da base” perché l’IVA non viene calcolata sull’intero corrispettivo incassato dal cliente, ma sulla differenza tra quanto pagato dal viaggiatore e i costi sostenuti dall’organizzatore per acquistare servizi destinati direttamente alla fruizione del viaggio.

In sintesi

Il punto centrale resta la distinzione tra chi organizza e vende il viaggio in nome proprio e chi svolge una semplice attività di intermediazione.

Nel primo caso può trovare applicazione il regime speciale previsto dall’articolo 74-ter, con tassazione del margine determinato sottraendo dal corrispettivo i costi dei servizi acquistati presso terzi e fruiti direttamente dal viaggiatore.

La corretta qualificazione dell’operazione e l’individuazione dei costi rilevanti diventano quindi essenziali sia per il calcolo dell’IVA sia per la corretta gestione documentale e contabile dell’attività.

Atteznione al fatto che dDal 1° gennaio 2027 la disciplina del regime speciale IVA per agenzie di viaggio e tour operator confluirà nel nuovo Testo unico IVA di cui al D.Lgs. n. 10/2026. Si tratta, tuttavia, di un intervento prevalentemente compilativo e di riordino, che non modifica nell’immediato la struttura sostanziale del regime ‘base da base

Agenzie e tour operator: conta l’attività svolta

Ai fini dell’applicazione del regime speciale, non è sufficiente fermarsi alla denominazione commerciale dell’operatore, occorre infatti verificare quale attività viene concretamente svolta.

Il regime dell’articolo 74-ter interessa in particolare i soggetti che organizzano pacchetti turistici e li vendono in nome proprio, combinando più servizi quali, ad esempio:

  • trasporto;
  • alloggio;
  • altri servizi turistici rilevanti rispetto al viaggio.

Nella pratica, la distinzione tra agenzia di viaggio e tour operator può essere meno netta di quanto sembri.

Un’agenzia può infatti limitarsi a svolgere attività di intermediazione, ma può anche organizzare direttamente viaggi o pacchetti. Analogamente, un tour operator può commercializzare i propri prodotti attraverso altri intermediari oppure direttamente al cliente finale.

Ciò che assume rilievo ai fini IVA è quindi soprattutto il ruolo effettivamente assunto nella singola operazione.

Quando si applica il regime speciale IVA

Il regime speciale opera quando l’organizzatore:

  • agisce in nome proprio nei confronti del viaggiatore;
  • acquista presso terzi beni o servizi necessari alla realizzazione del viaggio;
  • utilizza tali prestazioni a diretto vantaggio del viaggiatore.

Diversa è invece la posizione del soggetto che agisce esclusivamente come intermediario per conto di un altro operatore.

In questo caso, in linea generale, il compenso dell’intermediario segue le regole IVA proprie dell’attività di mediazione, mentre il regime speciale riguarda il soggetto che organizza e vende il pacchetto in nome proprio.

Il pacchetto turistico ai fini IVA

La disciplina fiscale individua il pacchetto turistico facendo riferimento alla combinazione di più prestazioni.

In particolare, assumono rilievo servizi quali trasporto, alloggio e ulteriori servizi turistici che rappresentino una parte significativa dell’esperienza acquistata dal cliente.

Su questo aspetto resta importante coordinare la disciplina IVA con quella relativa ai pacchetti turistici contenuta nella normativa a tutela del consumatore, le cui definizioni non sempre coincidono perfettamente con quelle utilizzate in ambito fiscale.

Questa differenza può creare dubbi applicativi, soprattutto con l’evoluzione dell’offerta turistica e con la crescente diffusione di pacchetti personalizzati.

Come si calcola l’IVA con il metodo “base da base”

L’elemento caratterizzante del regime previsto dall’articolo 74-ter è il particolare metodo di determinazione della base imponibile.

L’imposta viene calcolata, in sostanza, sul margine realizzato dall’operatore.

Dal corrispettivo complessivamente dovuto dal viaggiatore devono quindi essere sottratti i costi sostenuti dall’agenzia o dal tour operator per l’acquisto di beni e servizi forniti da terzi e utilizzati direttamente dal cliente.

Tra questi possono rientrare, a seconda del pacchetto:

  • servizi alberghieri;
  • trasporti;
  • escursioni;
  • prestazioni acquistate presso altri fornitori e rese direttamente al viaggiatore.

La differenza costituisce il margine sul quale viene determinata l’IVA secondo le modalità previste dal regime speciale.

Costi a diretto vantaggio del viaggiatore

Non tutti i costi sostenuti dall’operatore possono essere considerati nel calcolo.

Assumono rilevanza quelli che presentano un collegamento immediato con le prestazioni di cui beneficia il cliente.

Sono quindi distinti dai costi generali dell’impresa, che non sono direttamente riferibili alla realizzazione del singolo viaggio o pacchetto.

L’individuazione corretta delle spese da portare in diminuzione del corrispettivo assume quindi un ruolo centrale nella determinazione dell’imposta dovuta.

Il regime richiede inoltre una specifica gestione contabile delle operazioni, proprio per consentire di ricostruire correttamente il margine imponibile.

Verso una revisione delle regole europee

La disciplina speciale applicabile alle agenzie di viaggio deriva dalla normativa IVA europea e da tempo è oggetto di riflessione, anche alla luce dei profondi cambiamenti intervenuti nel settore turistico.

Piattaforme digitali, vendita diretta online, pacchetti dinamici e nuove modalità di intermediazione hanno infatti reso più complessa l’applicazione di regole nate in un mercato molto diverso da quello attuale.

Una revisione della disciplina europea potrebbe quindi rappresentare l’occasione per aggiornare e rendere più uniforme il trattamento IVA degli operatori turistici, riducendo le differenze interpretative tra i diversi Stati membri.

Attenzione al fatto che la possibile revisione del regime speciale IVA nasce dall’iniziativa della Commissione europea di aggiornare una disciplina risalente al 1977, oggi ritenuta non più pienamente adeguata alle caratteristiche del mercato turistico.

 Tra le criticità individuate vi sono le difformità applicative tra Stati membri, le distorsioni concorrenziali tra operatori UE ed extra-UE e la necessità di adattare le regole alla digitalizzazione del settore.

Attenzione, dopo la consultazione pubblica avviata nel 2025, la Commissione punta a presentare una proposta legislativa entro la fine del 2026.