Pensioni vittime del dovere e 730: precisazione INPS
L'Inps ha pubblicato il messaggio 3505 dell'8.9.2017 in materia di benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11.12. 2016, n. 232. La norma ha previsto l'esenzione IRPEF su tali trattamenti pensionistici.
L'istituto comunica quindi che a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento solo ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta da parte di questo Istituto, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.
Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'INPS non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.
Inoltre per i soggetti titolari di questa tipologia di reddito l’INPS non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 anche se sia stato rilasciato il modello CU/2017.