Redditi PF 2025: la dichiarazione dei non residenti

Autore: redazione
30 Aprile 2025

Il Modello redditi PF 2025 fascicolo II contiene le istruzioni per la Dichiarazione dei non residenti.

La legislazione italiana prevede che chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararlial Fisco, salvo i casi di esonero previsti espressamente.

I non residenti, utilizzano il Modello Redditi PF 2025 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. 

Modello Redditi PF 2025 non residenti: chi è esonerato

Come prima cosa, occorre verificare se si è tenuti o meno a presentare la dichiarazione in Italia.

Le istruzioni alla dichiarazione evidenziano che, vi sono alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo e in particolare, oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:

  • redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
  • l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
  • i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Attenzione al fatto che nel caso in cui non si è tenuti alla dichiarazione è possibile presentarla per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da acconti versati nello stesso anno.

Redditi PF 2025: compilazione della casella Residenti all’estero

I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello denominata “Residente all’estero”.

In particolare, tali soggetti devono compilare per esteso, in quest’ordine:

  • il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
  • il nome dello Stato estero;
  • il codice dello Stato estero nel quale si ha la residenza reperibile consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1 del modello;
  • lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
  • la località di residenza e il proprio indirizzo completo;
  • barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:
    1. la casella 1 se si possiede la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se gode dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
    2. la casella 2 se si possiede la nazionalità italiana;
    3. tutte e due le caselle se si ha la doppia nazionalità;
    4. non barrare le caselle se non si ha né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.

Nella sezione “Residenza anagrafica” del modello, i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.
Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.
Attenzione al fatto che per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.

Modello redditi PF 2025: invio e pagamenti dei non residenti

I contribuenti non residenti che al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero potranno avvalersi:

  • dell’invio entro il 30 novembre 2025 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
  • della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2025 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
    Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web.
    I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Relativamente ai pagamenti di quanto dovuto in Italia, oltre alle modalità di pagamento indicate per tutti i contribuenti, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:

  • il servizio telematico Internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;
  •  bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando: 
    • codice BIC: BITAITRRENT
    •  causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
    •  IBAN: il codice relativo all’imposta da versare.

Attenzinoe al fatto che non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.