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Vetrate panoramiche: l’installazione passa in edilizia libera

31 Ottobre 2022 in Notizie Fiscali

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022. Scarica il testo del Decreto Aiuti bis coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione con tutte le novità in vigore.

Tra le altre, interessante novità, è quella di poter installare le VEPA o vetrate panoramiche in edilizia libera.

Secondo l'art. 33-quater rubricato Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili prevede che all’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) sia inserita la lettera “b-bis).

L'art.6 comma 1 prevede che, fatte salve le prescrizioni  degli  strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di  settore aventi incidenza  sulla disciplina dell'attività  edilizia  e,  in particolare, delle norme  antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza  energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, d i  cui  al Dlgs n 42/2004, una serie di interventi specificamente enunciati sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo. Vediamo i dettagli

VEPA o vetrate panoramiche scorrevoli: che cosa sono

Tra i lavori possibili senza alcuna autorizzazione comunale, con la lettera b-bis, si introducono appunto anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere:

  • a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, 
  • miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, 
  • riduzione delle dispersioni termiche, 
  • parziale impermeabilizzazione dalle acque meteori-che dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio,

purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. 

Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

VEPA: in edilizia libera ma con attenzione ai regolamenti urbanistici locali

Attenzione però al fatto che, come anche specificato dal Documento ANCE Associazione nazionale costruttori edili del 28 settembre a commento della novità. l’art. 6 del Dpr 380/2001 impone il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e pertanto, prima dell’installazione delle VEPA, sarà necessario verificare l’eventuale presenza di norme locali che possano limitare o vietare tali strutture o comunque in generale gli interventi sui prospetti degli edifici.

L'ANCE specifica che, tale verifica dovrebbe riguardare anche i regolamenti edilizi che sono gli atti che regolano a livello locale l’attività edilizia (cfr. l’Allegato 1 del Regolamento edilizio tipo che fra gli argomenti dei regolamenti comunali elenca anche le facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio” e “elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali”), sebbene rientrino fra le fonti secondarie del diritto subordinate a quelle primarie (e cioè alle leggi e agli atti assimilati come i decreti legge) e, quindi, dovrebbero considerarsi superabili in caso di contrasto con una norma statale come quelle previste nell’ambito del Testo Unico Edilizia.

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