CONDOMINIO SOSTITUTO D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate sui corrispettivi contratti di appalto di opere o servizi

16 Marzo 2018 in Scadenze

SOGGETTI: Condominio in qualità di sostituto d'imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa, se l'ammontare delle ritenute raggiunge l'importo di 500,00 euro.
MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO:
1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente.
1020 – Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo d’acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.

N.B. (novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2017) A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di versamento della ritenuta operata deve essere assolto dal condominio, quale sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 Euro. Tuttavia, nei casi in cui non sia raggiunto il predetto importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro:

  • il 30 giugno e
  • il 20 dicembre di ogni anno.

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