I contribuenti titolari di partita Iva che hanno potuto beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020 (previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020), in quanto interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), ovvero:
- i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi,
- i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.
che hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 devono effettuare il versamento della 3° rata delle imposte risultanti dalle Dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,63%.
Si tratta sempre della 3° rata maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%, anche per coloro che hanno effettuato il primo versamento il 30 luglio.
Per coloro che hanno effettuato il primo versamento il 20 agosto 2020, si tratta della 2° rata maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,30%.
I contribuenti NON titolari di partita Iva che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020, e hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 devono effettuare il versamento della 4° rata delle imposte con applicazione degli interessi nella misura dello 0,78%.
Per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2020, si tratta della 3° rata delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,45%.
I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:
- saldo IRPEF / IRES / IVA 2019
- acconto 2020 IRPEF / IRES
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Diritto CCIAA.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
- 4001 Irpef – saldo
- 4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – "tassa etica")
- 4005 addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
- 4033 Irpef acconto – prima rata
- 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") – acconto prima rata
- 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") – saldo
- 1854 imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – acconto prima rata
- 1856 imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – saldo
- 3800 Irap – saldo
- 3812 Irap acconto – prima rata
- 3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
- 3801 addizionale regionale all'Irpef
- 3843 addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto
- 3844 addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo
- 3857 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
- 1790 imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto prima rata
- 1792 imposta sostitutiva sul regime forfetario – saldo
- 1793 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" – acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
- 1795 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" – saldo
- 4040 imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
- 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
- 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
- 4042 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – società fiduciarie – saldo
- 4046 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – società fiduciarie – acconto
- 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
- 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
- 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
- 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
Per quanto riguarda l’IRAP ricordiamo che il decreto Rilancio ha previsto per le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e per i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi la cancellazione del versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.