IMPOSTA SOSTITUTIVA per riallineamento istantaneo – versamento con maggiorazione

17 Luglio 2013 in Scadenze
SOGGETTI
Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC, ai sensi dell’art. 1 comma 48 della L. 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo), NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, le quali hanno scelto di avvalersi della facoltà di effettuare i versamenti entro il 17 luglio (30° giorno successivo alla scadenza ordinaria del 17 giugno), con la maggiorazione dello 0,40%
ADEMPIMENTO
Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili, con la maggiorazione dello 0,40%.
Ai sensi dell’art. 3, D. M. 3 marzo 2008, l’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in 3 rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali.
MODALITA’
Modello F24 con modalità telematiche
 
 

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