SOGGETTI: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura)
ADEMPIMENTO: Liquidazione e versamento dell’IVA dovuta per il 1° trimestre 2020
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche o tramite intermediario abilitato
CODICE TRIBUTO: 6031 – Versamento IVA trimestrale – 1° trimestre
EMERGENZA CORONAVIRUS: Il Decreto Liquidità DL n. 23/2020 ha previsto la sospensione dei termini del versamento in autoliquidazione relativo all'imposta sul valore aggiunto:
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
- per quelli con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, dal 1° aprile 2019, a prescindere dalla diminuzione dei ricavi;
- a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.
Il versamento dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.