Emergenza Coronavirus: Proroga del versamento al 1° giugno 2020 (il 31.5.2020 cade di domenica), per:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, così come previsto dall’articolo 62 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n.18.
- i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi;
- i soggetti con domicilio fiscale o sede legale / operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. “zona rossa” di prima istituzione;
- i soggetti che operano nei settori considerati più colpiti dall’emergenza (imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator e ulteriori categorie di soggetti che sono quelli indicati dalla Risoluzione del 18.03.2020 n. 12), a prescindere dal volume dei ricavi.
Infine, si ricorda che, a favore di tutti i soggetti, a prescindere da natura giuridica e dimensione, l’art. 61 del DL n. 1/2020 ha previsto la sospensione dei versamenti in scadenza il 16.03.2020 con differimento del versamento al 20 marzo 2020.
SOGGETTI: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2019 versando la 1° rata entro il 16.03.2020.
ADEMPIMENTO: Versamento in unica soluzione del saldo Iva 2019 o, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, versamento della 1a rata dell'IVA relativa al periodo d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale senza interessi (il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2020).
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO: 6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale