SOGGETTI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997.
ADEMPIMENTO: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2015 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2015 (o che che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 7 maggio 2015 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il termine del 30 giugno 2015, o che che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore), scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell’elenco degli "enti del volontariato"; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, o la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente), con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 258,00.
MODALITA’: La sanzione di EUR 258,00 deve essere versata con Mod. F24 (senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
CODICE TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille