RIALLINEAMENTO VALORI – Versamento Imposta sostitutiva

30 Settembre 2019 in Scadenze

SOGGETTI:

  1. I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC – che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa)
  2. Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale – che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) – che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali
  3. I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 Dl n. 185/2008) e optano per il riallineamento delle divergenze – che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa)

ADEMPIMENTO:

  • I primi devono devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, in cui deve essere riportato il codice tributo: 1123 imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir – art. 1, c. 48, legge 244/07.
  • I secondi devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza alcuna maggiorazione, utilizzando il modello F24 telematico, indicando il codice tributo: 1125 imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir – art. 1, c. 49, legge 244/07.
  • Gli ultimi devono versare in un'unica soluzione, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 telematico, le imposte individuate dai seguenti codici tributo:
    • 1817 imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818 imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs – (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) – Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) – Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005).

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