RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI – Versamento imposta sostitutiva

20 Agosto 2020 in Scadenze

I Soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell'art. 1, commi da 940 a 948, della Legge n. 145/2018, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, ed esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, e che si sono avvalsi del differimento previsto dal DPCM 27 giugno 2020, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento va effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, con Codice Tributo: 1811 – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – Art. 1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.

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