ATTENZIONE: La scadenza è prorogata al 30 aprile 2021 per i soggetti indicati all'art. 98, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020 che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Le Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica"), devono provvedere al versamento della 2° o unica rata della maggiorazione di 10,5% dell'aliquota Ires di cui all'art. 75 del TUIR dovuta a titolo di acconto per l'anno 2020, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo:
- 2019 – Maggiorazione IRES – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.