Acconto di novembre aderenti al CPB

Autore: redazione
19 Novembre 2025

Il giorno 30 novembre, che cadrà di domenica, scade il termine per pagare l'acconto delle tasse di novembre.

Per questo, i pagamenti, vanno effettuati entro il 1° dicembre 2025.

Tale scadenza vale per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare chiamati al pagamento della seconda o unica rata degli acconti irpef, ires e irap del 2025.

Particolare attenzione va prestata Ai soggetti che hanno aderito al CPB.

Leggi anche Acconto irpef novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre

Acconto di novembre aderenti al CPB

Per i soggetti che hanno aderito al CPB operano regole particolari, l'articolo 20 del Decreto Legislativo n 13/2024 stabilisce infatti che l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Per il calcolo, occorre innanzitutto verificare quale anno sia il 2025 rispetto al CPB, e infatti, 

  • per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, il 2025 è il primo periodo di applicazione;
  • per contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, il 2025 è il secondo periodo di applicazione.

Ciò verificato, se si è al primo periodo di applicazione, e si è utilizzato il metodo storico, con riferimento alle imposte dirette, oltre all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello Redditi 2025, occorre versare una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

  •  il reddito concordato ossia quello indicato nel rigo P06 del modello CPB, per il 2025;
  •  il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato in base agli articoli 15 e 16 del DLgs.n 13/2024, ossia si tratta dell’importo indicato nel rigo P04 del modello CPB per il 2024.

Inoltre, con riferimento all’IRAP, se l’acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

  • il valore della produzione netta concordato, ossia valore indicato nel rigo P08 del modello CPB per il 2025;
  • il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato in base all'articolo 17 del DLgs. n 13/2024, ossia il valore indicato nel rigo P05 del modello CPB, per il 2024.

Se l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra

  •  l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
  •  quanto versato con la prima rata.

Per i soggetti per cui il 2025 è il secondo secondo periodo di applicazione del CPB,  se si utilizza il metodo storico, l’acconto relativo al 2025 deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.

L'acconto, pertanto, è determinato sulla base del rigo “Differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale. 

Il valore indicato in questo rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB. 

Tale aspetto ricordiamolo era stato chiarito con una FAQ delle Entrate del 28 maggio scorso.

Invece, sempre se il 2025 è il secondo periodo di applicazione del CPB, l’acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025.

Per approfondimenti si rimanda alla norma di riferimento ossia il Decreto Legislativo n 13/2024 oltre che ai documenti di prassi pubblicati nel frattempo.