Coprogettazione ETS : quando sono rimborsabili le spese del personale
Nella coprogettazione tra Pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore (ETS), anche i costi del personale dipendente e dei professionisti autonomi possono essere rimborsati, senza trasformare necessariamente il rapporto in un appalto di servizi.
Le somme devono però riferirsi a spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate, nei limiti del progetto e del piano finanziario.
Lo chiarisce il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 3082 del 20 aprile 2026, che affronta la distinzione tra rimborso spese e corrispettivo nell'ambito dell'amministrazione condivisa disciplinata dal D.Lgs. 117/2017.
La pronuncia interessa direttamente gli ETS e i professionisti che ne seguono la gestione amministrativa e la rendicontazione dei progetti.
L’affidamento dei servizi sociali del Comune
La controversia nasceva dalla procedura avviata dal Comune di Milano per la gestione di una Casa di accoglienza e di alcuni appartamenti destinati all'housing sociale.
Un raggruppamento concorrente aveva contestato la legittimità della procedura di coprogettazione, sostenendo, tra l'altro, che il riconoscimento dei costi del personale e degli altri fattori produttivi configurasse un rapporto oneroso, incompatibile con il modello previsto dal Codice del Terzo settore.
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la legittimità della procedura esaminata.
Il costo del lavoro può essere rimborsato nella coprogettazione per gli ETS?
Sì, purché le spese siano ammissibili, effettive e rendicontate.
Per affrontare la questione, il Consiglio di Stato ha richiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il Ministero ha precisato che le diverse componenti del costo del lavoro, sia dipendente sia autonomo, possono costituire spese ammissibili al rimborso, nei limiti del progetto, del piano finanziario e nel rispetto delle quote di cofinanziamento.
Una conclusione sostanzialmente condivisa dai giudici.
La sentenza richiama inoltre l'articolo 16 del D.Lgs. 117/2017, che garantisce ai lavoratori degli ETS un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.
I relativi costi, pertanto, non possono essere compressi rispetto a quelli sostenuti dagli operatori economici estranei al Terzo settore.
Rimborso spese o corrispettivo: qual è la differenza?
Il Consiglio di Stato chiarisce che, nel modello di amministrazione condivisa esaminato, le risorse riconosciute agli ETS hanno natura compensativa e non corrispettiva.
Si tratta di contributi riconducibili all'articolo 12 della legge 241/1990, destinati a coprire i costi sostenuti per realizzare i servizi coprogettati.
La rendicontazione è quindi essenziale: il rimborso non può essere svincolato dalla dimostrazione delle spese.
Diversamente, non è rimborsabile il valore delle prestazioni gratuite rese dai volontari, che non costituiscono attività lavorativa retribuita.
Coprogettazione e appalto: quali differenze?
Richiamando la Corte costituzionale, sentenza n. 131/2020, il Consiglio di Stato riconosce nell'amministrazione condivisa un modello fondato sulla collaborazione tra enti pubblici ed ETS, alternativo alle ordinarie logiche di mercato.
La convenzione conclusiva della coprogettazione non risponde necessariamente a finalità di convenienza economica, ma ai benefici collettivi derivanti dalla flessibilità del rapporto.
I giudici chiariscono inoltre che coprogrammazione e coprogettazione non richiedono necessariamente una successione rigida di fasi.
Onlus non iscritte al RUNTS: cosa chiarisce la sentenza?
La pronuncia affronta anche la partecipazione alla procedura di alcune Onlus non ancora iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Consiglio di Stato considera legittima la loro partecipazione, tenendo conto del regime transitorio applicabile all'epoca della procedura, che consentiva alle Onlus di mantenere la propria iscrizione nell'anagrafe di settore.
Il chiarimento riguarda quindi la situazione normativa e temporale oggetto del giudizio.
Cosa devono verificare gli ETS nella rendicontazione?
Per i professionisti che assistono gli enti, la sentenza evidenzia tre aspetti:
- ammissibilità delle spese,
- coerenza con il piano finanziario
- documentazione dei costi effettivamente sostenuti.
Il rimborso del personale è dunque compatibile con la coprogettazione, ma non rappresenta un pagamento automatico né un corrispettivo per i servizi prestati.