Datore fallito, TFR al fondo pensione: ecco chi viene pagato prima

Autore: redazione
12 Ottobre 2026

Quando un’impresa fallisce senza aver versato ai fondi di previdenza complementare le somme dovute, ci si chiede se i crediti che ne derivano siano pagati con priorità rispetto agli altri creditori. La questione è decisiva per i lavoratori e per gli enti che riscuotono i contributi per loro conto, perché dalla collocazione del credito dipende la concreta possibilità di recuperarlo.

Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, relativa all’udienza del 14 aprile 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto sulla natura di questi crediti. Il nodo è se rientrino tra le «retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato», tutelate dal privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. La risposta non è univoca: dipende dalla fonte di ciascuna somma.

Il caso: crediti per il fondo di previdenza di un’impresa edile fallita

Una Cassa Edile territoriale, ente paritetico istituito per attuare il contratto collettivo nazionale, ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un’impresa edile per un credito di quasi 14.000 euro. L’importo corrispondeva ai contributi al fondo di previdenza complementare di settore, non versati per più lavoratori nel periodo da ottobre 2018 a novembre 2019. La Cassa agiva in forza di un accordo tra le parti sociali che la legittimava a riscuotere tali somme.

Il giudice delegato ha ammesso il credito per l’intero importo, ma senza il privilegio richiesto. Il Tribunale, investito dell’opposizione, ha confermato la decisione, ritenendo i contributi di natura previdenziale e non retributiva, perché derivanti da un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato e privi di un nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa.

La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che quelle somme fossero in tutto o in parte retribuzione. La Sezione Lavoro, rilevando un contrasto tra orientamenti, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Da un lato si riteneva che i versamenti ai fondi pensione avessero sempre natura previdenziale; dall’altro, che fino al versamento le somme accantonate presso il datore di lavoro conservassero natura retributiva.

La decisione della Cassazione e le motivazioni

Le Sezioni Unite hanno distinto tre fonti di finanziamento, richiamando l’art. 8, comma 1, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252:

  1.  i contributi a carico del lavoratore,
  2.  quelli a carico del datore di lavoro e
  3.  il TFR maturando.

 La norma, osserva la Corte, non prevede una fonte unitaria: le tre voci hanno origine giuridica ed economica diversa. È unica solo la destinazione finale. Se il datore è inadempiente, il regime del credito dipende quindi dalla sua fonte.

Per il TFR maturando e per i contributi a carico del lavoratore, la natura è retributiva. Il TFR è retribuzione differita, che matura anno per anno, con funzione soltanto in senso lato previdenziale. Anche la quota trattenuta in busta paga è parte della retribuzione, legata alla prestazione di lavoro, e sarebbe dovuta al dipendente anche se non aderisse alla previdenza complementare. Finché il datore non effettua il versamento al fondo, la causa retributiva non viene meno. A questi crediti spetta dunque il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.

Diverso il caso dei contributi a carico del datore di lavoro. Nascono da un obbligo aggiuntivo di fonte collettiva, in un rapporto distinto da quello di lavoro, e non sono dovuti se il lavoratore non aderisce al fondo. Il beneficio per il lavoratore non è il versamento, ma la prestazione integrativa che il fondo erogherà. Mancando un nesso di corrispettività diretta con il lavoro, questi crediti non hanno natura retributiva e non godono del privilegio. La Corte esclude anche l’applicazione degli artt. 2753 e 2754 c.c., riservati ai contributi della previdenza obbligatoria.  A sostegno della distinzione la Corte cita l’art. 16 del d.lgs. n. 252/2005. Le quote a carico del lavoratore restano soggette a contribuzione ordinaria, mentre sui contributi datoriali si applica un contributo di solidarietà del 10%. Riconoscere il privilegio ai crediti del lavoratore evita inoltre una disparità di trattamento rispetto ai colleghi non aderenti, mentre la stessa disparità non si pone per la quota datoriale, che per i non aderenti non è dovuta. Per i contributi datoriali non pagati resta la tutela del Fondo di garanzia presso l’INPS, prevista dall’art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80.

Il ruolo della Cassa Edile come soggetto incaricato della riscossione non omogeneizza i crediti: nel concorso, il rango segue la causa originaria di ciascuna posta.

Le Sezioni Unite hanno enunciato dunque  il principio  di diritto per cui, nell’ambito del d.lgs. n. 252/2005, conservano natura retributiva i crediti per il mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e del TFR maturando, mentre non l’hanno, e non sono privilegiati, quelli per i contributi a carico del datore. Il ricorso è stato accolto, il decreto cassato e la causa rinviata al Tribunale, in diversa composizione, che dovrà individuare quantitativamente le singole componenti del credito già ammesso e riconoscere il privilegio solo per quelle di natura retributiva.