FISCO » Contenzioso » Definizione Liti pendenti

Liti pendenti: chiarimenti delle Entrate su atti inerenti il recupero IVA

31 Agosto 2023 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n. 422 del 30 agosto le Entrate forniscono chiarimenti su atti di recupero e definizione agevolata e sinteticamente chiariscono che per recuperare il credito Iva oggetto di lite occorre il versamento dell’Iva al di fuori dall’ambito della definizione agevolata.

Nel caso di specie il contribuente istante potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti. Vediamo il caso di specie.

L'istante riferisce che:

  • ha ricevuto un atto con cui l'ufficio ha proceduto al recupero del credito di imposta che sarebbe stato indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2020 in misura eccedente il limite di € 1.000.000 previsto dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  • ­che il pagamento dell'atto di recupero comporterebbe, (…), la possibilità di riportare nella propria dichiarazione IVA, l'importo del credito asseritamente compensato in eccesso dichiarandolo al rigo VL40 ''versamenti effettuati a seguito di  utilizzo in eccesso del credito'' utilizzandolo nuovamente in compensazione; ­ 
  • che (…) ha provveduto a impugnare l'atto di recupero sopraccitato depositando il relativo ricorso presso la Commissione tributaria di […] in data […] 2022, la quale ha  provveduto a assegnare l'R.G. […] 2022; ­ 
  • che, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una serie di istituti definitori della pretesa impositiva (c.d. ''tregua fiscale''), tra i quali rientra la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, contenuta nell'articolo 1, commi da 186 a 205». 

Tutto ciò premesso l'istante chiede:

  • 1) se utilizzando la procedura di ''adesione alle liti pendenti'' prevista dall'art. 1 comma 186 della L. 197/2022 e versando pertanto l'importo pari al 90% del valore della controversia può riportare l'intero credito oggetto di atto di contestazione nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA ovvero riportarne il 90% pari esclusivamente all'importo del credito che verrà effettivamente versato; 
  • 2) se in caso di opzione per il versamento rateale dell'importo dovuto a seguito dell'adesione alla definizione delle liti pendenti, il diritto a riutilizzare il credito in compensazione inserendolo nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA sorge con la presentazione dell'istanza e il contestuale versamento della prima rata o a seguito dell'integrale versamento dell'importo dovuto e pertanto solo con il versamento  dell'ultima rata.

L'agenzia specifica che con riferimento alla definizione  in  via  agevolata  delle  controversie  tributarie  aventi ad oggetto atti di recupero crediti d'imposta indebitamente utilizzati, la circolare  n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito che, «Il comma 186 in commento non contiene, invece, specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»

Sono, dunque, definibili in via agevolata le controversie aventi ad oggetto atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati. 

Nel caso di specie, secondo quanto affermato dall'istante, il ricorso avverso l'atto di recupero crediti è stato depositato presso la Commissione tributaria di  […] in data […] 2022 e, quindi, l'istante può definire la controversia ai sensi del comma  187 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022, secondo cui, «In caso di ricorso  pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia». 

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, prot.  n. 30294/2023 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità di attuazione della misura deflattiva in commento, prevedendo, al punto 6, che La definizione si perfeziona  con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5.

Ne deriva, pertanto, che la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la  presentazione  della domanda e il  versamento della prima  rata, o  dell'intero  importo, entro il 30 settembre 2023 (cfr. articolo 20 del decreto­legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), ma il suddetto perfezionamento è, comunque, condizionato all'esito del controllo eseguito dall'ufficio, e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata che l'Agenzia delle  entrate può notificare entro il 30 settembre 2024.

Ciò  detto,  diversamente  da  quanto  prospettato  dall'istante, il  versamento  delle  somme dovute nell'ambito della definizione agevolata della lite pendente ha il solo fine  di definire la controversia instaurata con l'Amministrazione finanziaria. 

Al  riguardo, la Cassazione, con  ordinanza  2  aprile  2020,  n.  7661,  in  merito  alla chiusura delle liti, ha precisato che, la definizione agevolata «costituisce la forma  procedimentale atipica di definizione delrapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria  e immediata, nella prospettiva … di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell'esatto accertamento dell'imponibile.». 

Le Entrate precisano che laddove l'istante intenda ''rigenerare'' il credito IVA ­ da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale ­ dovrà procedere  al  pagamento  dell'imposta indicata nell'atto  di  recupero  e  rinunciare  alla  controversia con riferimento all'imposta medesima.

La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al  tributo e  agli  interessi  potrà essere definita  ai  sensi dell'articolo 1, comma 191, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2023 a mente del  quale, « In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata». In altre parole, una volta versata separatamente  l'imposta  dovuta,  sarà  possibile la  definizione  delle  sole  sanzioni  collegate  al tributo  e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda (cfr. comma 194 della Legge di Bilancio 2023). 

Stante quanto sopra chiarito, ove l'istante decida di ''rigenerare'' il credito IVA con le modalità sopra descritte, potrà poi riportarlo nel Modello IVA, Rigo VL40, in conformità alle istruzioni al  predetto modello, ove si legge «indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto­legge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione». 

Ciò significa che l'istante potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti.

Allegati:

I commenti sono chiusi