730 con diniego del sostituto: come avere il rimborso

Autore: redazione
20 Agosto 2026

Il diniego del sostituto d’imposta può bloccare il conguaglio del modello 730, ma il contribuente può intervenire. La recente guida dell’Agenzia delle Entrate indica:

  • cosa fare, 
  • quali sono le alternative disponibili 
  • la data da tenere a mente: il 10 novembre 2026.

Chi ha presentato il 730 precompilato 2026 potrebbe ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al diniego del sostituto d’imposta a effettuare il conguaglio.

È una situazione che può verificarsi, ad esempio, quando nel modello è stato indicato un sostituto diverso da quello corretto oppure quando, dopo l'invio della dichiarazione, il contribuente ha cambiato o cessato il rapporto di lavoro.

La dichiarazione resta validamente presentata, ma viene meno il soggetto chiamato a effettuare le operazioni di conguaglio, cioè a trattenere le somme dovute oppure a riconoscere il rimborso spettante.

La guida “La dichiarazione precompilata 2026”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, spiega come intervenire. La soluzione passa, nei casi previsti, dal 730 integrativo di tipo 2.

Diniego del sostituto nel 730: come arriva l’avviso

Quando il sostituto d'imposta comunica il diniego, l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente attraverso due canali.

Viene inviata un'e-mail all'indirizzo indicato nella dichiarazione, con l'invito ad accedere all'ultima dichiarazione presentata per consultare le comunicazioni disponibili.

Contemporaneamente, la segnalazione viene visualizzata anche tra i messaggi presenti nella prima pagina dell'area riservata dedicata alla dichiarazione precompilata.

La comunicazione non modifica automaticamente il 730: è il contribuente che deve intervenire per correggere la situazione.

Cosa fare se il sostituto d’imposta rifiuta il 730

Se l'unico problema riguarda il sostituto d'imposta, la guida indica la possibilità di presentare un 730 integrativo di tipo 2.

Le possibilità sono due.

Se il contribuente ha un nuovo sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, può indicarlo nel modello integrativo. Sarà quindi il nuovo sostituto a occuparsi delle trattenute o del rimborso.

Se invece il contribuente non ha più un sostituto d'imposta, può selezionare l'opzione “nessun sostituto”.

In quest'ultimo caso cambia anche la gestione delle somme risultanti dalla dichiarazione: se emerge un credito, il rimborso viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate; se invece emerge un debito, il contribuente deve provvedere al pagamento tramite modello F24.

730 integrativo di tipo 2: chi può presentarlo online

C'è un'altra distinzione importante, il contribuente che aveva presentato direttamente il 730 originario può trasmettere autonomamente il 730 integrativo di tipo 2 tramite l'applicazione web della dichiarazione precompilata.

Chi invece aveva presentato il modello tramite un CAF o un professionista abilitato deve rivolgersi allo stesso intermediario, portando con sé la comunicazione di diniego e i dati del sostituto corretto.

La procedura riguarda però il caso in cui sia necessario intervenire esclusivamente sull'indicazione del sostituto.

Se ci sono altri errori nel 730 cambia la procedura

La situazione è diversa quando, oltre al sostituto d'imposta, il contribuente deve correggere o completare altri dati della dichiarazione.

In questo caso non è possibile risolvere tutto attraverso il 730 integrativo di tipo 2.

Occorre utilizzare il modello Redditi, a seconda dei casi aggiuntivo, correttivo o integrativo.

Un passaggio da valutare con attenzione soprattutto quando dalla dichiarazione emerge un credito: con il modello Redditi, infatti, il credito deve essere espressamente richiesto a rimborso; in caso contrario resta indicato come credito utilizzabile in compensazione.

La data da ricordare: 10 novembre 2026

Il punto centrale per chi riceve un diniego riguarda i tempi. Secondo la guida dell'Agenzia delle Entrate, il 730 integrativo di tipo 2 può essere presentato online tramite l'applicazione della precompilata fino al 10 novembre 2026.

Entro questa data il contribuente può quindi intervenire sul sostituto, indicando quello corretto oppure scegliendo la modalità senza sostituto.

Dopo il 10 novembre 2026 questa possibilità non è più disponibile attraverso il canale semplificato del 730.

Resta la possibilità di utilizzare il modello Redditi integrativo, per il quale il termine indicato arriva fino al 31 dicembre 2031.

Cosa controllare se arriva l’e-mail dell’Agenzia delle Entrate

L'e-mail inviata dall'Agenzia assume quindi particolare importanza perché segnala la presenza di una comunicazione relativa alla dichiarazione.

Chi riceve l'avviso dovrebbe accedere alla propria area riservata e verificare l'ultima dichiarazione presentata, così da capire se il sostituto abbia comunicato il diniego.

Se il problema riguarda esclusivamente il sostituto, intervenire entro il 10 novembre 2026 permette di restare nell'ambito del modello 730 e, in presenza dei requisiti, di indicare un nuovo sostituto oppure scegliere la modalità senza sostituto.

Ignorare la comunicazione, invece, può comportare la perdita della possibilità di utilizzare il 730 integrativo di tipo 2 e rendere necessario il successivo ricorso al modello Redditi.

In sintesi: il diniego del sostituto non comporta la perdita automatica del credito risultante dal 730. È però necessario verificare tempestivamente la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e utilizzare lo strumento previsto in funzione della propria situazione, tenendo presente la scadenza del 10 novembre 2026 per il 730 integrativo di tipo 2 online.