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Registro opposizioni: le tariffe per gli operatori TLC

30 Agosto 2022 in Notizie Fiscali

Pubblicato in GU n 200 del 27 agosto il decreto MISE del 27 luglio per la determinazione della tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da  parte  degli  operatori  di  TLC,  per  l'anno  2022.

In particolare, la tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori è indicata nella tabella seguente.

quantità di verifiche
1
tariffa IVA esclusa
0,00087

Ricordiamo che gli operatori si iscrivono per escludere dalle proprie liste di contatti i numeri di telefono e/o indirizzi postali dei contraenti che si sono opposti al telemarketing.

Come indicato nel decreto, ogni operatore  iscritto  al  registro  acquista,  in  modalità prepagata e  secondo  quanto  previsto  in  fase  di iscrizione  dal contratto con il gestore del registro, una  quantità di  verifiche, per multipli di 50.000, al costo di cui alla tabella

Inoltre, ogni operatore invia al gestore del registro le verifiche  acquistate al fine di verificare l'esercizio espresso dai contraenti del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea e dei diritti sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
Le  verifiche,  su  richiesta  dell'operatore,  possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una quantità complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle  singole  liste sottoposte a verifica, pari alla quantità acquistata.
Le tariffe di cui alla tabella hanno validità fino al 31 dicembre 2022.

L'acquisto di una  quantità di  verifiche  ha  validità fino all'esaurimento delle verifiche.
In  caso di  cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza di verifiche acquistate non ancora sottoposte al registro non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da  parte  del gestore.
In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano alla sottoscrizione di nuove verifiche,  senza  alcun  effetto  sulle quantità acquistate in precedenza. 

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