SOGGETTI: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della “cedolare secca”.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.07.2016 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.07.2016.
MODALITA’: L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. Dal 1° gennaio 2015, per il pagamento è obbligatorio utilizzare il modello F24 ELIDE (Modello "F24 versamenti con elementi identificativi") in sostituzione del modello F23 (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014).
CODICE TRIBUTO Mod. F24 Elide (Modello "F24 versamenti con elementi identificativi"):
1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di registro per prima registrazione
1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di registro per annualità successive
1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di registro per cessioni del contratto
1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di registro per risoluzioni del contratto
1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di registro per proroghe del contratto
1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di bollo
1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi
1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
In base a quanto stabilito dall’art. 3-quater, Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 22 dello stesso mese (il 20 cade di sabato), senza alcuna maggiorazione.