IVA – Liquidazione e versamento Iva trimestrale

17 Maggio 2021 in Scadenze

I Contribuenti Iva trimestrali “per opzione” devono versare l'IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74, comma 4, D.P.R. 633/72), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6031 – Versamento IVA trimestrale – 1° trimestre.

I Contribuenti Iva trimestrali “naturali” soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972:

  • enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; 
  • esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; 
  • autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; 
  • subfornitura, 

devono versare l'IVA dovuta per il 1° trimestre utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6031 – Versamento IVA trimestrale – 1° trimestre.

I contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, provvedono al versamento dell’imposta indicando i codici tributo:

  • 6724   subfornitura – Iva trimestrale – 1° trimestre
  • 6720   subfornitura – Iva mensile – versamento cadenza trimestrale – 1° trimestre.

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