L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 33 del 6 ottobre 2022 tra gli altri, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.
Viene specificato che in linea generale, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione prevista per la medesima violazione, a meno che l’errore non sia incolpevole.
Le violazioni amministrative di norme tributarie, ricorda l'agenzia, sono, infatti, punibili in caso di dolo o colpa e la sussistenza di tali elementi soggettivi rileva anche con riferimento ai soggetti che hanno concorso all’illecito tributario.
Ciò premesso, con particolare riferimento al concorso del fornitore o del cessionario di cui all’articolo 121, comma 6, con le recenti modifiche introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti-bis, la responsabilità solidale (nel rispetto delle condizioni previste dalla norma) è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
Ricordiamo che la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022( pubblicata ni GU n 221/2022) con l’articolo 33-ter, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).
Dalla originaria introduzione dell’art 121 del DL 34/2020, il comma 6 ha stabilito che, qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.
La novità appunto consiste nello specificare che la responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”
Inoltre, si stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” riguarda esclusivamente i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art 119 e di cui all’art121 , comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Con la Circolare 23/E di giugno, l’agenzia delle Entrate ha spiegato che il cessionario è solidalmente responsabile, in caso di acquisto di crediti, quando ometta «il ricorso alla specifica diligenza richiesta».
La conversione Dl Aiuti bis aggiunge che la responsabilità solidale si consolida solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave e restano pertanto centrali i sei indici di rischio, individuati dalle Entrate, misuratori della diligenza.
Responsabilità solidale nelle cessioni: esempi di dolo e colpa grave
Nella circolare n 33 del 6 ottobre vengono descritte alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:
- il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
- la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).